domenica 17 ottobre 2010

Lezione del 15 Ottobre: Stato di diritto e Stato costituzionale

La lezione è stata svolta dal Prof. Giuseppe Limone, ordinario di Filosofia del Diritto e della Politica alla Facoltà di Giurisprudenza di S. Maria C. V.

Il professore ha precisato il significato di Stato di diritto che non è da intendersi come Stato che determina il diritto ma che è sottoposto al diritto emanato da altri.

Anticamente si è avuta una distorsione di questo significato. Per Stato sovrano si intendeva "chi sta sopra" e quindi non è sottoposto ad alcun controllo. Il sovrano aveva la potestà di sciogliere (absolutus) e/o decidere autonomamente ciò che bisognava fare in quanto non controllato da alcuna autorità superiore. Egli si reputava come la secolarizzazione di Dio. 

Nell'illuminismo si inizia una riflessione su questo concetto di sovranità. In una concezione razionale il potere non è più assoluto ma moderato da altre leggi "pre-date" semplici, astratte e generali. Nel mondo moderno non si concepisce uno Stato di diritto senza la separazione dei poteri e la divisione dei compiti: potere legislativo, potere esecutivo e potere giurisdizionale. 

Così è nella Carta Costituzionale per determinare i limiti attraverso i quali il "sovrano" eserciterà il suo potere. Lo Stato di diritto viene normato dalla Costituzione che ha quale riferimento la "dichiarazione universale dei diritti della persona umana" in quanto diritti fondamentali ed inalienabili che nessuno può ignorare o calpestare: diritto alla vita, alla salute,al lavoro, al rispetto, alla libertà di espressione e di religione, alla propria identità, ecc.. 

Questi diritti sono propri ed indipendenti: quindi non derivati dallo Stato. 


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